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Deleghe Ospedali

I decessi in ospedale e la scelta dell'impresa Funebre
Usi e mal-costumi delle Direzioni Sanitarie

La scelta dell’ impresa funebre cui affidare il servizio delle esequie deve essere “sempre assolutamente libera”, questo vale anche per i decessi che avvengono nelle strutture sanitarie.

Gli ospedali gestiscono momenti particolarmente delicati e complessi della vita delle persone. Uno di questi è la gestione delle salme, legata a tutte le normative vigenti, ma anche alle consuetudini ed ai bisogni delle famiglie che in particolari circostanze hanno necessità di essere tutelate nella loro riservatezza, così come nel loro dolore. Anche se gli obitori e le camere mortuarie, presenti in tutti gli ospedali, sono regolate da precisi regolamenti aziendali e da indirizzi di comportamento, anche se “dovrebbero” avere affisse nei locali le liste delle imprese funebri operanti sul proprio territorio che parenti e/o congiunti “dovrebbero” interpellare direttamente, oggi, come in passato, si verificano casi di abuso di cui spesso si è occupata anche l’autorità giudiziaria. Tra questi si riscontra, presso un gran numero di strutture sanitarie come prassi consolidata, il rilascio da parte degli operatori sanitari addetti all'obitorio, oltre che della lettera informativa e delle condoglianze della Direzione Sanitaria, anche di una delega nella quale i parenti del defunto devono indicare il nominativo dell’impresa di onoranze funebri alla quale affidare il servizio.

Rilasciare e far firmare tale documento per il disbrigo delle pratiche inerenti il servizio funebre è di fatto un'operazione per la quale è necessaria la licenza di pubblica sicurezza, di cui sono sprovvisti gli operatori sanitari che la sottopongono ai dolenti, ma che invece possiedono le Agenzie di Onoranze Funebri. Soltanto queste, in qualità di agenzie d'affari disciplinate quindi dall’art. 115 del TULPS e, loro soltanto, su delega della famiglia, firmata nei locali dell'agenzia funebre stessa, si potranno occupare di tutte le pratiche inerenti il decesso perché intermediarie nell'assunzione e nella trattazione di affari altrui. L'Agenzia funebre opera entro i limiti fissati da prescrizioni normative di polizia mortuaria, ed è sottoposta ad autorizzazioni amministrative al commercio di competenza del Comune e, ad autorizzazioni di pubblica sicurezza di competenza dell’ASL.

Alla luce di quanto sta continuamente emergendo rinnovo l'appello a soci, colleghi o a chiunque sia a conoscenza che all'interno di strutture sanitarie vige una simile procedura/interferenza nella scelta dell’impresa di pompe funebri, di comunicarlo tempestivamente alla Federazione che continua a farsi carico delle numerose segnalazioni che pervengono, intervenendo in modo deciso con le Direzioni Sanitarie coinvolte.

Ogni azione messa in atto da chiunque per orientare, per condizionare o costringere in fretta la famiglia su una decisione così delicata è illegittima ed è punita dalle Istituzioni competenti. Vi ricordo inoltre che per qualsiasi altro tipo di abuso o sciacallaggio di ogni genere del quale siete a conoscenza, soltanto con le segnalazioni scritte dai cittadini coinvolti, la magistratura può aprire un'inchiesta ed eseguire le dovute indagini.

Solo così possiamo far sì che si possa tornare al ripristino della legalità.

Riassumendo...

L’Agenzia di Pompe di funebri è scelta ed incaricata con delega dalla famiglia del defunto, e il conferimento di tale incarico deve avvenire all'interno dei locali dell'Impresa stessa. Qualsiasi altro modo di operare è contrario alle norme di legge che regolano il settore.

Riferimenti normativi
Art. 115 R.D. 18/06/1931, n° 773 "Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza" (TULPS)

Dott.ssa Catassi Katia
Presidente Feder.Co.F.It Toscana